Statuto Fondazione Ezio Tarantelli
ARTICOLO 1
È costituita con sede in Roma, promossa dalla CISL, ente fondatore, la “FONDAZIONE EZIO TARANTELLI”, che si richiama alla memoria dell’economista Ezio Tarantelli allo scopo di continuarne l’opera scientifica e sociale e promuovere studi e ricerche in materia di formazione, lavoro, economia e relazioni industriali.
ARTICOLO 2
La Fondazione, che non ha scopi di lucro, persegue le seguenti finalità:
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- promuovere studi e ricerche nel campo economico, sociale, politico, pedagogico, giuridico e istituzionale;
- organizzare e promuovere convegni e dibattiti tra ricercatori, esponenti del mondo sindacale, politico ed accademico, anche al fine di promuovere la verifica e la diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche effettuate;
- promuovere e svolgere attività di pubblicazione, stampa e diffusione degli studi e delle ricerche, anche in forma periodica e con riconoscimento scientifico;
- promuovere e svolgere iniziative di carattere divulgativo editoriale, anche sui nuovi media;
- elaborare, programmare e gestire l’attività di formazione di ricercatori e professionisti e di altre tipologie di operatori sociali e culturali in connessione con gli studi e le ricerche eseguite;
- promuovere rapporti con Fondazioni, Istituzioni, enti culturali e con il sistema universitario nazionale ed internazionale, anche per sviluppare proprie iniziative;
- promuovere e realizzare attività di pareristica, progettazione scientifico-editoriale e ricerca in materia di lavoro, economia, istruzione, formazione professionale, relazioni industriali, processi sociali;
- svolgere attività di progettazione, sperimentazione e ricerca finanziata in ambito nazionale e internazionale, con particolare attenzione ai bandi promossi dall’Unione Europea;
- valorizzazione del patrimonio documentale, scientifico e culturale in materia di lavoro.
ARTICOLO 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
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- fondo di dotazione iniziale di euro 100.000,00 conferito dalla CISL, di cui il 30% vincolato ad un fondo di garanzia;
- beni mobili, immobili e strumentali di proprietà e che pervenissero successivamente, destinati ad incrementare il patrimonio;
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
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- reddito del patrimonio;
- contributi e donazioni di Enti pubblici e privati;
- liberalità e donazioni di singole persone;
- proventi derivanti da contratti di ricerca e dall’effettuazione di studi commissionati da terzi;
- proventi derivanti dall’organizzazione di seminari, convegni nonché da vendite di pubblicazioni e diritti d’autore.
Dette entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità della Fondazione in attuazione delle deliberazioni dei suoi Organi.
Eventuali utili conseguiti nella gestione delle attività non potranno mai essere distribuiti, ma dovranno essere reinvestiti prioritariamente in risorse tecnologiche e umane da coinvolgere nei progetti di ricerca.
Per il raggiungimento dei propri scopi, solo a fini strumentali, la Fondazione potrà:
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- stabilire rapporti ed accordi di collaborazione con altre fondazioni ed istituzioni, italiane e straniere;
- dotarsi di proprie strutture o usufruire di strutture di terzi;
- partecipare a bandi e/o concorsi, pubblici e/o privati, italiani e/o esteri;
- compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che dovessero risultare utili o necessarie al conseguimento delle sue finalità istituzionali ed anche assumere interessenze, quote e partecipazioni, di controllo e totalitarie, in enti e società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;
il tutto secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 4
Gli Organi della Fondazione sono:
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- Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.
Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione possono svolgersi in modalità telematica, con sistemi che garantiscano la verifica della partecipazione degli aventi diritto.
ARTICOLO 5
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
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- il Segretario Generale della CISL;
- i componenti della Segreteria Confederale nazionale della CISL;
- fino a 4 membri nominati dal Segretario Generale della CISL in qualità di rappresentante legale dell’ente fondatore.
- il direttore del Centro Studi CISL;
- un docente indicato dall’Università di Roma “La Sapienza”, preferibilmente nell’ambito di docenti strutturati in materie inerenti il tema del lavoro.
Il Consiglio dura in carica per quattro anni. I componenti di cui alle lettere c) ed e) possono essere rinominati. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può essere sostituito in ogni momento per determinazione dell’ente fondatore CISL, ad eccezione di quello di cui alla lettera e).
ARTICOLO 6
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e dei suoi fondi.
In particolare il Consiglio:
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- approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile;
- approva il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre;
- nomina il Presidente a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso;
- programma le attività della Fondazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico, approvando un Regolamento interno al fine di ottimizzare l’efficacia delle funzioni organizzative della Fondazione;
- delibera sul regolamento e sui rapporti con il personale della Fondazione;
- stabilisce il compenso del Presidente, sentito il parere dell’ente fondatore CISL;
- delibera sui contratti da stipularsi nell’interesse della Fondazione, sulle liti attive e passive;
- ha facoltà di accettare lasciti e donazioni;
- dispone il sicuro e conveniente impiego del patrimonio.
ARTICOLO 7
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in modalità telematica previa verifica in ordine all’identità e legittimità dei soggetti partecipanti, almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può essere convocato, quando il Presidente lo ritenga opportuno, dall’ente fondatore CISL o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, di cui all’art. 9.
ARTICOLO 8
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione e individuato tra i componenti di cui all’articolo 5, lettere b) e c), su proposta dell’ente fondatore CISL.
Il Presidente dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché, con firma singola, tutti i poteri di ordinaria amministrazione: esso può nominare procuratori determinandone i poteri; esegue a firma singola le delibere del Consiglio; può esercitare eventuali altri poteri demandatigli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la responsabilità del complessivo programma di attività della Fondazione in esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 9
Il Comitato Scientifico è composto da:
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- il Presidente della Fondazione;
- da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra docenti universitari e cultori delle discipline inerenti alle finalità della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione coordina i lavori del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico si riunisce, anche in modalità telematica previa verifica in ordine all’identità e legittimità dei soggetti partecipanti, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno.
Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. I componenti possono essere rinominati.
ARTICOLO 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’ente fondatore CISL che ne determina il compenso, dei quali uno, facente funzioni di Presidente, deve essere iscritto all’Albo dei Revisori.
Esso prevede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni. I componenti possono essere rinominati.
ARTICOLO 11
Eventuali modifiche allo Statuto, che si rendessero opportune o necessarie, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’ente fondatore CISL e dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12
La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare eventuali gettoni di presenza e le modalità di rimborso spese o eventuali compensi per consiglieri con particolari funzioni. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare eventuali gettoni di presenza e le modalità di rimborso spese.
Il Presidente, per le funzioni che svolge è retribuito in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.